Il processo tributarioNei casi in cui il contribuente è convinto della illegittimità della pretesa dell'ufficio può rivolgersi alle Commissioni tributarie chiedendo l'annullamento, totale o parziale, dell'atto. Come già ricordato, occorre tenere conto dei costi maggiori che hanno i ricorsi dopo la recente riforma, che ha introdotto l'obbligo, in molti casi, di farsi assistere da un difensore e la possibilità, per chi perde, di essere condannato al pagamento delle spese. Con la riforma, entrata in vigore dal 1° aprile 1996, sono state introdotte anche altre innovazioni:
Sono infine aumentate le cause di inammissibilità del ricorso e le possibilità di estinzione dei giudizi per inattività delle parti. In definitiva: il nuovo sistema è caratterizzato da maggiore rapidità, maggiori garanzie, ma anche dalla necessità di maggiore cautela prima di avviare la lite e maggiore attenzione da parte del contribuente e dei suoi eventuali difensori. Come si svolge il processoAlle Commissioni tributarie è attribuita la competenza esclusiva a giudicare delle controversie che hanno per oggetto i seguenti tributi:
Alle Commissioni è attribuita anche la competenza a giudicare delle controversie concernenti le imposte addizionali nonché le sanzioni amministrative, gli interessi e gli altri accessori dovuti per le imposte di loro competenza. Alle Commissioni è attribuita, infine, la competenza a giudicare su varie controversie di natura catastale come quelle concernenti, ad esempio, l'intestazione, la delimitazione, l'estensione, il "classamento" dei terreni e l'attribuzione della rendita. Gli atti impugnabiliGli atti contro i quali è possibile ricorrere sono:
Il termine per ricorrere è di 60 giorni dalla notifica dell'atto (cfr. più avanti). Se è stato notificato un avviso di accertamento e il contribuente presenta domanda di concordato i termini per ricorrere sono sospesi per 90 giorni a decorrere dalla data della domanda. Per agevolare il contribuente, la legge prevede che tutti gli atti impugnabili debbano contenere le seguenti indicazioni:
Assistenza tecnicaPer le controversie aventi ad oggetto tributi di valore superiore a € 2.582,28 è indispensabile l'assistenza di un difensore abilitato. Per valore si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni (se si tratta di sanzioni il valore è dato dalla somma di queste). Attenzione:
Chi è autorizzato a difendere i contribuenti. Sono abilitati a prestare assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali
Sono inoltre abilitati, se iscritti nei rispettivi albi professionali:
Assistenza gratuita. Ai non abbienti è assicurata l'assistenza gratuita; alla Commissione per il gratuito patrocinio, istituita presso ogni Commissione tributaria, è affidata la verifica del possesso delle condizioni richieste (che potranno anche essere autocertificate). Come si compila il ricorsoGli elementi essenziali. Il ricorso deve essere redatto in carta da bollo e contenere una serie di indicazioni:
La mancata indicazione di uno o più degli elementi sopra indicati comporta l'inammissibilità del ricorso. Tuttavia, non può essere dichiarato inammissibile il ricorso che manca dell'indicazione del solo codice fiscale. Come si presenta il ricorsoIl ricorso deve essere proposto direttamente alla controparte (Ufficio del ministero delle finanze, Ente locale, Concessionario della riscossione) utilizzando, alternativamente, una delle seguenti modalità:
Nel caso di consegna diretta all'Ufficio o invio per posta, deve essere consegnato o spedito l'originale del ricorso in bollo, conservandone copia in carta semplice per la successiva costituzione in giudizio. Nel caso, invece, di notifica, devono essere consegnati all'ufficiale giudiziario 2 originali del ricorso, entrambi in bollo (uno rimarrà alla controparte, l'altro sarà restituito al ricorrente con apposta la "relata di notifica"). Centri di servizio. E' soggetta a regole particolari la procedura per i ricorsi contro le iscrizioni a ruolo effettuate a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi da parte dei Centri di Servizio. In questi casi il ricorso, in bollo, deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale "tramite il Centro di servizio" e inviato allo stesso Centro di servizio a mezzo posta, con plico raccomandato senza busta, entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. In caso di mancata risposta dopo almeno 6 mesi (e non oltre due anni) dalla presentazione del ricorso, il contribuente deve depositare presso la Segreteria della Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio delle imposte dirette competente (o l'Ufficio delle entrate, se istituito) il fascicolo di parte contenente:
La Corte Costituzionale ha recentemente stabilito che è possibile chiedere – oltre alla sospensione amministrativa ai Centri di servizio – la sospensione alla Commissione provinciale anche prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione del ricorso, depositando anticipatamente i documenti sopra indicati. QuandoIl ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto (avviso di liquidazione o di accertamento, cartella di pagamento, ecc.). Può accadere che l'atto di imposizione vero e proprio manchi (come, ad esempio, nel caso di una domanda di rimborso a cui l'Amministrazione non ha dato risposta). In questi casi occorre attendere che si formi il c.d. "silenzio-rifiuto", e cioè che siano trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda. A partire dal 91° giorno, e fino a quando il diritto non si prescrive (termine che può variare secondo i casi, dai 18 mesi ai 10 anni) è possibile proporre il ricorso. La condanna alle speseCon la sentenza che definisce il giudizio la Commissione potrà anche condannare la parte perdente al pagamento delle spese (o, a seconda dei casi, dichiararle compensate in tutto o in parte). Sospensione dell'atto impugnatoSe dall'atto impugnato può derivargli un danno grave e irreparabile, il ricorrente può chiedere alla Commissione provinciale la sospensione della sua esecuzione. La richiesta, motivata, può essere inserita nel ricorso o proposta con atto separato (che va notificato alle altre parti e depositato presso la segreteria della Commissione). Quando la sospensione è richiesta in materia di sanzioni tributarie non penali:
Dopo la presentazione occorre la costituzione in giudizioNei 30 giorni successivi alla proposizione del ricorso il ricorrente deve "costituirsi in giudizio". Questo adempimento è di fondamentale importanza in quanto la sua omissione o, anche, la semplice tardività comporta l'inammissibilità del ricorso. Un'inammissibilità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e pronunciabile anche se la parte avversa si è costituita. La costituzione in giudizio si effettua depositando presso la segreteria della Commissione il fascicolo di parte contenente:
Anche l'Ufficio deve costituirsi. L'obbligo di costituzione in giudizio riguarda anche la parte nei cui confronti il ricorso è proposto, che deve depositare le proprie controdeduzioni. Tale adempimento è di estrema importanza in quanto tramite esso il ricorrente viene messo in condizioni di conoscere la strategia adottata dalla controparte. Nelle controdeduzioni la parte resistente è, infatti, tenuta ad esporre le sue difese e a prendere posizione sui motivi del ricorso, indicando le prove di cui intende avvalersi e proponendo eventuali eccezioni processuali e di merito. La parte resistente è tenuta a costituirsi in giudizio entro il termine (non perentorio) di 60 giorni dalla proposizione del ricorso. Le regole per il deposito dei documenti. Il processo tributario è un processo documentale: non è quindi ammessa la possibilità di avvalersi degli altri mezzi di prova ordinariamente riconosciuti come, ad esempio, la prova testimoniale. Per poter essere utilizzati nel processo, i documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati (ad esempio, nel ricorso). E' comunque ammesso produrli anche separatamente; in tal caso è però necessario preparare un'apposita nota (chiamata "Nota di deposito documenti"), firmarla e depositarla in segreteria (in originale e in tante copie in carta semplice per quante sono le altre parti). I "motivi" e il divieto delle "memorie integrative". Uno degli elementi essenziali del ricorso prescritto a pena di inammissibilità è costituito dai "motivi", ossia dalla dettagliata esposizione delle proprie ragioni. L'esposizione dei motivi che sono a base del ricorso costituisce un elemento di estrema importanza in quanto i motivi non potranno essere integrati in atti successivi. Fa eccezione il caso in cui l'integrazione sia resa necessaria dal successivo deposito di documenti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione. In questi casi l'integrazione è ammessa entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data in cui l'interessato ha notizia del deposito. Esempio: ricorro chiedendo l'annullamento dell'atto per violazione dell'obbligo di motivazione dall'art. 42, comma 3°, del DPR 29 settembre 1973, n. 600. Se è stata già fissata l'udienza di trattazione l'interessato deve dichiarare a pena d'inammissibilità, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in udienza pubblica, che intende proporre motivi aggiunti. Dopo tale adempimento la trattazione o l'udienza devono essere rinviate ad altra data per consentire il deposito della memoria. L'integrazione dei motivi si effettua mediante un atto che deve avere, per quanto applicabili, i requisiti prescritti per il ricorso. E' invece possibile depositare anche successivamente al ricorso documenti e memorie illustrative (atti che senza ampliare l'ambito della controversia si limitano ad illustrare in maniera più approfondita i motivi già esposti nel ricorso). Nel caso di trattazione della controversia in camera di consiglio è possibile anche la presentazione di "brevi repliche", con le quali si propongono ulteriori contestazioni alle argomentazioni esposte nelle memorie. Il deposito delle memorie, dei documenti e delle repliche va effettuato entro precisi termini: fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione, per i documenti; fino a 10 giorni liberi prima della data di trattazione, per le memorie; fino a 5 giorni liberi prima della data di trattazione in camera di consiglio, per le brevi repliche. Trattazione del ricorso e notifica della sentenzaLa controversia è trattata di norma in "Camera di Consiglio" (senza la presenza delle parti), se una delle parti vuole che il ricorso sia discusso in udienza pubblica deve farne richiesta alla Commissione con istanza da depositare in segreteria e da notificare alle altre parti costituite. L'istanza di pubblica udienza può anche essere proposta contestualmente al ricorso o ad altri atti processuali. Alla segreteria della Commissione spetta il compito di comunicare alle parti costituite il dispositivo della sentenza. Alla notifica della sentenza possono invece provvedere le parti (sarà la parte che vi ha interesse a notificare la sentenza alle altre). La parte che ha provveduto alla notifica dovrà depositare nella segreteria della Commissione l'originale (o copia autentica) della sentenza notificata. Pagamenti e rimborsiIl nuovo processo prevede meccanismi di pagamento dei tributi e di rimborso delle somme non dovute più favorevoli al contribuente. Pertanto, anche in deroga a quanto previsto dalle singole leggi d'imposta, i tributi devono essere pagati. A chi si ricorreAtti di: Ufficio imposte Ufficio I.V.A. Ufficio del registro Concessionario Ente locale Commissione provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio Giudizio di ottemperanzaDopo la scadenza del termine entro il quale dovevano essere adempiuti da parte dell'ufficio gli obblighi imposti da una sentenza divenuta definitiva (o, in mancanza del termine, dopo trenta giorni dalla messa in mora mediante ufficiale giudiziario), il contribuente può presentare un ricorso per chiedere che venga data esecuzione alla sentenza. La Commissione tributaria può anche delegare un proprio componente o un Commissario speciale (Commissario "ad acta" perché provveda direttamente all'esecuzione) |